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Docenti supplenti: Cassazione, ferie non godute e indennità sostitutiva, chiarito l’obbligo di avviso del dirigente scolastico

Lunedì 15/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, è intervenuta in materia di trattamento economico spettante ai docenti supplenti brevi o con contratto fino al termine delle attività didattiche, con particolare riferimento alle ferie non godute e alle giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977.

Il caso nasce da diversi rinvii pregiudiziali della Corte d’appello di Torino.
I giudici hanno chiesto alla Cassazione di chiarire se il principio secondo cui il docente a termine non perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo per non averle richieste sia applicabile anche in altri casi.

In particolare, la questione riguardava:
  • il periodo tra l’inizio e la fine delle lezioni;
  • il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno;
  • le giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977.


Si poneva inoltre il dubbio se fosse sempre necessario l’avviso del dirigente scolastico che invita alla fruizione delle ferie, pena la perdita del diritto.

In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che:
  • al personale docente supplente breve e saltuario, o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto, nei limiti della differenza tra giorni spettanti e giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, senza necessità di specifico avviso del dirigente scolastico per il periodo compreso tra inizio e fine delle lezioni, mentre tale avviso è necessario per il periodo tra fine lezioni e 30 giugno;
  • lo stesso principio si applica anche alle giornate di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977, che devono essere comunque fruite entro il termine dell’anno scolastico o del contratto.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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